ECOBONUS 65%



Detrazione IRPEF e IRES per riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti
RIFERIMENTO LEGISLATIVO: Legge 296/06 e s.m.i., art. 1, commi da 344 a 347.
VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2021.
VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2021.
N.B. Dal 1° gennaio 2022 (salvo ulteriori proroghe) l'agevolazione sarà sostituita dalla detrazione 36% per le ristrutturazioni edilizie.
La detrazione 65% – di cui possono beneficiare sia i privati che le imprese (soggetti IRPEF o IRES) – si applica a specifici interventi, fra i quali ricordiamo:
- sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione di classe energetica A abbinata a sistema di termoregolazione evoluto o con pompa di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto / equilibratura del sistema di distribuzione
IMPORTANTE: l'installazione di caldaia a condensazione di classe energetica A non abbinata a a sistema di termoregolazione evoluto comporta un abbassamento della detrazione al 50%.
Gli impianti termici centralizzati beneficiano solo dell'aliquota 50%.
Le caldaie a condensazione di classe energetica B non sono incentivate.
Le caldaie a condensazione di classe energetica B non sono incentivate.
- sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- sostituzione di scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria
- l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda.
Resta confermata la ripartizione in 10 anni della detrazione ed anche l'iter burocratico; i pagamenti delle spese relative all'intervento devono essere effettuati, come sempre, tramite bonifico (bancario o postale), se i richiedenti sono 'persone fisiche'.
ECOBONUS CONDOMINI: per lavori di riqualificazione energetica nelle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, i CONDOMINI e gli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP) potranno, inoltre, contare su agevolazioni più elevate:
- detrazione 70% per interventi di riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio condominiale con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- detrazione 75% per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto “requisiti minimi” 26/06/15.
Queste agevolazioni, da ripartire in 10 anni, vanno calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per ottenere le detrazioni 70 e 75%, la sussistenza dei requisiti sopra indicati dev’essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE di cui al Decreto 26/06/15.
Per ottenere le detrazioni 70 e 75%, la sussistenza dei requisiti sopra indicati dev’essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE di cui al Decreto 26/06/15.
I condomini potranno, inoltre, beneficiare di un nuovo bonus: in alternativa all’Ecobonus e al Sismabonus, infatti, è stata introdotta anche la possibilità di beneficiare di una detrazione all’80% o 85% (a seconda del grado di riduzione del rischio sismico) per interventi congiunti di riqualificazione energetica e sismica su parti comuni condominiali di edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
E' possibile beneficiare anche della Detrazione 90%, nota come BONUS FACCIATE, per interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio (vd. la Circolare n.2/E del 2020 e la relativa GUIDA Fiscale pubblicata dell'Agenzia delle Entrate).
Fino al 31/12/2021, in alternativa alla detrazione, è possibile utilizzare il meccanismo della Cessione del credito o dello Sconto in fattura (sempre in 10 anni).
COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI A ENEA
La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, tramite l'apposito portale.
Interventi completati nel 2021
Per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi conclusi nel 2021 occorre utilizzare il portale https://ecobonus2021.enea.it
Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e il 25 gennaio, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021.
- DOCUMENTAZIONE UTILE
Documenti riassuntivi Immergas:
Documenti riassuntivi Immergas:
Vademecum ai principali adempimenti per la Detrazione 65-50% Ecobonus
Dichiarazioni Immergas:
- caldaie a condensazione per uso domestico
- caldaie a condensazione di alta potenza
- pompe di calore AUDAX
- pompe di calore MAGIS PRO V2
- sistemi ibridi compatti
- scaldacqua a pompa di calore RAPAX V2-V3
- solare termico
utili per l'ottenimento dell'agevolazione fiscale
Guide istituzionali:
- Agenzia delle Entrate - Guida efficienza energetica (ed. 03/2019)
- ENEA - VADEMECUM interventi (rev. 01/2021)
- ENEA - FAQ ECOBONUS
- ENEA - FAQ di natura informatica (compilazione pratica)
Sito ENEA: